ORDINANZA PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

Pubblicata il 13/01/2020

In data 13.01.2020 il Sindaco ha emesso un'ordinanza Sindacale che impone a tutti i cittadini comportamenti adeguati al fine di ridurre i livelli di inquinamento dell'aria.
In sintesi:
1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “2 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
 
2. divieto di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici;
 
3. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante e per la preparazione dei cibi;
 
4. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:
a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle
E.1 – residenza e assimilabili
E.2 – uffici e assimilabili
E.4 – attività ricreative e assimilabili
E.5 – attività commerciali e assimilabili
E.6 – attività sportive
a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla
E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili
 

Allegati

Nome Dimensione
Allegato ordinanza fumi 2020.pdf 307 KB

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto