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INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI ALLE DIVERSE ATTIVITA'

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124  (G.U. 26 novembre 2016, n. 277)
Glossario elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera

IL COMUNE DI SANDRIGO PASSA IN ZONA SISMICA 2: nuovi adempimenti relativi alle opere strutturali

La Regione Veneto con Delibera Giunta Regionale Veneto n.244 del 09.03.2021 ha aggiornato l'elenco delle zone sismiche del Veneto, classificando il Comune di Sandrigo da zona sismica 3 in zona sismica 2.
A partire da sabato 15 maggio 2021 entreranno in vigore:
  • la nuova classificazione delle zone sismiche
  • le nuove disposizioni regionali per le autorizzazioi in zona sismica e per gli abitati da consolidare introdotte dalla Regione (Delibera Giunta Regione Veneto n. 378 del 30.03.2021 e Allegato A)


INDIVIDUAZIONE AREE DEL TESSUTO STORICO DEL PRC AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, C. 4, DEL DPR 380/2001

Il Comune di Sandrigo con deliberazione di Giunta Comunale num_132 del 23.12.2013 ha individuato le aree del tessuto storico del PRC nella quale non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permesso di costruire, comportanti la modifica della sagoma

[Estratto art. 23-bis del DPR 380/2001: 4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.]
 
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