ORDINANZA SGOMBERO NEVE

Pubblicata il 03/12/2020

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE è stata pubblicata ordinanza Dirigenziale per sgombero neve.
Ecco il dipositivo

Ai proprietari dimoranti nello stabile, portieri ed i custodi o, in mancanza, agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc. a:
1 - Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l’area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede e, ove questo non esista e l’ampiezza della strada lo consenta, per una larghezza di almeno m. 1.50 durante e dopo le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell’area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale ed è vietato ammassarla a ridosso di siepi. La stessa non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. I proprietari di piante i cui rami sporgono su aree di pubblico passaggio sono obbligati all’asportazione della neve ivi depositata;
2 - Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;
3 - Rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose o successivi ghiaccioli formatisi sulle gronde. Si deve tenere presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da qualunque posto sopra il livello del suolo o dei ghiaccioli dalle gronde, deve farsi sempre con le opportune cautele affinché l’operazione non riesca pericolosa od incomoda ai passanti e non provochi danni alle cose;
4 - Far sostare i mezzi di trasporto alla stretta destra, rimuovendoli dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli;
5 – E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici a qualunque scopo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
 
In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 10, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali.

Consulta il testo integrale dell'ordinanza allegato

Allegati

Nome Dimensione
Allegato ordinanza neve.pdf 85.55 KB

Categorie Emergenza

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto