Per quanto riguarda i nuovi immobili a destinazione residenziale l’importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione:
a) della tabella per la determinazione della classe di appartenenza allegata al D.M. 801/1977;
b) dell’aliquota determinata in base alle caratteristiche tipologiche ed ai parametri funzionali ai sensi della tabella A.4 allegata alla L.R. 61/1985, comunque non inferiore al 5% e non superiore al 20% come disposto dall’art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001f ino alle determinazioni regionali.
c) del costo di costruzione unitario di nuovi edifici residenziali aggiornato con specifico provvedimento da parte del Comune.
Per quanto riguarda gli interventi su immobili esistenti a destinazione residenziale l’importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato sulla base di computo metrico estimativo dell’intervento mediante applicazione dell’aliquota stabilita dalle deliberazioni comunali. In ogni caso il valore del contributo calcolato non potrà essere superiore al valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.P.R. 380/2001.
Valore di riferimento per il Costo di Costruzione: 300,53 €/mq  (Valore ISTAT – Indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale – Aggiornato a Ottobre 2023)
Maggiorazione:
classe I : percentuale di incremento fino a 5 inclusa : nessuna maggiorazione
classe II : percentuale di incremento da 6 a 10 inclusa : maggiorazione del 5%
classe III : percentuale di incremento da 11 a 15 inclusa : maggiorazione del 10%
classe IV : percentuale di incremento da 16 a 20 inclusa : maggiorazione del 15%
classe V : percentuale di incremento da 21 a 25 inclusa : maggiorazione del 20%
classe VI : percentuale di incremento da 26 a 30 inclusa : maggiorazione del 25%
classe VII : percentuale di incremento da 31 a 35 inclusa : maggiorazione del 30%
classe VIII : percentuale di incremento da 36 a 40 inclusa : maggiorazione del 35%
classe IX : percentuale di incremento da 41 a 45 inclusa : maggiorazione del 40%
classe X : percentuale di incremento da 46 a 50 inclusa : maggiorazione del 45%
classe XI : percentuale di incremento da 51 a 55 inclusa : maggiorazione del 50%
COMMERCIALE
TESSUTO STORICOÂ 6%
TESSUTO RESIDENZIALE OMOGENEO DENSOÂ 6%
ALTRI TESSUTIÂ 5%
DIREZIONALE
TESSUTO STORICOÂ 8%
TESSUTO RESIDENZIALE OMOGENEO DENSOÂ 8%
ALTRI TESSUTIÂ 7%
TURISTICA RICETTIVA
TESSUTO STORICOÂ 6%
TESSUTO RESIDENZIALE OMOGENEO DENSOÂ 6%
ALTRI TESSUTIÂ 5%
Convenzioni schemi-tipo di cui all’art. 1, c. 1, lett. a) e b) della LR 42/1999 smi
Art. 18, comma 1, del DPR 380/2001 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali [..]
Art. 1, comma 3, della Legge Regionale 09 settembre 1999 n. 42 […] I comuni si uniformano alle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della presente legge nel deliberare gli schemi delle singole convenzioni o per la sottoscrizione degli atti unilaterali d’obbligo, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 10/1977. […]
Convenzioni schemi-tipo approvato con deliberazione C.C. num. 36 R.G. del 23/12/2019
- Schema-tipo art. 1, comma 1, lett. a) della LR 42/1999
- Schema-tipo art. 1, comma 1, lett. b della LR 42/1999
La quota di contributo relativa al costo di costruzione può essere corrisposta nei seguenti modi:
- pagamento della prima rata (50% dell’importo) entro la data di inizio dei lavori per il Permesso di costruire o entro la data di efficacia della SCIA in alternativa al PDC;
- pagamento della seconda rata (50% dell’importo) entro 60 gg dalla la data di fine lavori.
In tutti i tipi di rateizzazione è necessario stipulare una polizza fideiussoria a garanzia delle rate dovute successive alla prima. ll mancato o ritardato pagamento del contributo comporta l’applicazione delle sanzione previste dall’articolo 42 del DPR 380/2001. E’ possibile richiedere, con istanza motivata, la restituzione del contributo di costruzione già versato qualora, ad esempio, l’intervento non venga realizzato o qualora sia stata versata una somma eccedente rispetto a quella dovuta.
Modalità di versamento
Pagina aggiornata il 27/03/2024